Il vino: un patrimonio da tutelare. Anche con una legge organica.
La cosiddetta “industria del vino” in Italia costituisce uno dei pochi settori economici in espansione.
Nel 2018 ha toccato un fatturato di 11 miliardi di Euro, suddiviso tra le oltre 2000 imprese commerciali che operano nel settore.
L’italia è anche quantitativamente il primo produttore del mondo (per il quarto anno consecutivo): con oltre 50 milioni di ettolitri. Pari al 17% della produzione mondiale.
Perciò, è del tutto naturale – per non dire doveroso – che l’ordinamento giuridico si interessi del fenomeno enologico per apprestare una regolamentazione all’altezza delle esigenze e quanto più possibile moderna e rispettosa delle peculiarità dello scenario vitivinicolo.
Logico, anche, che la “moda” di emanare/accorpare la normativa tematica in “testi unici” toccasse anche a questo settore.
La legge n. 238/16 (appunto definita “Testo Unico del Vino”) non è onnicomprensiva del panorama normativo attinente all’enologia, ma – in quanto organicamente recettiva di molteplici regolamenti comunitari (ormai principale fonte del diritto in materia) – si pone come fondamentale strumento di disciplina del settore.
Significativo il primo enunciato: “Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale”.
Insomma, il vino è cultura e tutela del territorio, nelle sue svariate declinazioni degne di tutela anche sotto il profilo della stessa diversità ambientale.
Legge_121216_n_238_coltivaz_vite_prod_comm_vino-GU-302-281216