Se il fallito dispone di ampie risorse patrimoniali, lo stipendio deve essere integralmente acquisito alla massa
La sentenza allegata fa applicazione dei principi sanciti dall’art. 46 L. Fall.: tra i beni sottratti al fallimento (id est alla soddisfazione concorsuale dei creditori) rientrano i redditi da salari ma unicamente per quella parte di essi funzionale alle esigenze di mantenimento proprie del fallito e della sua famiglia.
Di conseguenza, se pensioni, stipendi, emolumenti non siano essenziali al sostentamento del fallito (ad esempio in quanto questi disponga di ingenti patrimonialità di fatto sottratte alla procedura concorsuale: nella fattispecie, un elevato tenore di vita era assicurato da ingenti risorse all’estero e da canoni locativi di immobili intestati al coniuge), quei redditi sono integralmente acquisiti alla procedura concorsuale.