La responsabilità illimitata del liquidatore di società (che con l’attivo omette di pagare debiti certi privilegiati)
Configurabile la responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti a seguito della cancellazione della società, ex art. 2495, comma 2, cod. civ..
Il liquidatore risponde illimitatamente con il proprio patrimonio verso il creditore pretermesso qualora, nel bilancio finale di liquidazione, la massa attiva sia azzerata (e quindi non soddisfacente) e il credito, provato quanto alla sua sussistenza, non sia stato appostato; mentre sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della par condicio creditorum.
Questo il principio di diritto espresso nell’allegata ordinanza della Suprema Corte del 12 giugno 2020.