Ingiunzione e imposta di registro: se riferita a prestazioni soggette ad I.V.A. va liquidata in misura fissa anche se il decreto si fonda su altro rapporto contrattuale
Se la somma ingiunta non è corrispettivo fatturabile previsto dal rapporto dedotto nel procedimento monitorio ma di altro negozio in forza del quale quella prestazione è soggetta ad I.V.A., l’imposta di registro del decreto va liquidata comunque in misura fissa e non proporzionale (3%) all’obbligazione.
Così ha stabilito con ordinanza pubblicata ieri (cassazione-civile-V-ord-13528-2020) la Quinta Sezione della Cassazione. La fattispecie si riferisce al mandato ad incassare somme per conto di A.T.I. (rapporto che costituisce la fonte causale dell’obbligazione della mandataria di rifondere il percepito alla mandante) mentre la prestazione soggetta all’I.V.A. costituiva il corrispettivo di cessione di beni o servizi dovuta in forza di altro negozio (appalto tra A.T.I. e terzi). Ebbene, è la natura della prestazione originaria che “guida” l’imposizione; interessante anche l’accenno al caso della fideiussione: se l’ingiunzione è rivolta al solo garante condebitore solidale (quindi si fonda appunto sulla fideiussione) l’entità del registro dipende comunque dalla natura dell’obbligazione garantita (se quella è imponibile ai fini I.V.A., l’imposta di registro resta liquidabile solo in misura fissa).