Trasferimento di immobile: anche la sentenza in esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre deve contenere le dichiarazioni su regolarità edilizia e conformità catastale?
Per gli atti tra vivi che trasferiscono diritti immobiliari è obbligatorio che contengano il riferimento al titolo edilizio (cfr. precedente articolo del 9/6/20: https://www.delfinilex.it/sulla-natura-della-nullita-della-compravendita-di-immobile-abusivo/) ed anche la dichiarazione di conformità del bene alle risultanze catastali (c.d. coerenza catastale).
Questo vale anche per la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso?
La risposta di fondo è affermativa. Ma:
- l’eventuale mancanza di quelle indicazioni nel provvedimento non ne determina la nullità (in quanto non si tradurrebbe in vizio proprio della sentenza);
- peraltro, costituendo quelle indicazioni, non un presupposto della domanda, ma una condizione dell’azione, le stesse posso realizzarsi anche nel corso del giudizio (e, seppure non riportate nella decisione, basta che siano allegate negli atti di causa);
- di conseguenza, l’eventuale mancanza di quelle dichiarazioni implica (non vizio della pronuncia, come detto, ma) omesso accertamento di un fatto decisivo, comportando l’impugnabilità della sentenza (altrimenti passibile di giudicato).
In questi termini la Cassazione in questa pronuncia pubblicata il 25 giugno scorso (cassazione-civile-II-sent-12654-2020).