Procura alle liti: nullità o inesistenza, comunque ammessa la sanatoria (ex art. 182 comma 2 c.p.c)
Anche qualora la procura alle liti si dovesse ritenere del tutto inesistente (perché mancante o assolutamente generica tanto da non potersi considerare conferita per il giudizio specifico) va applicato l’art. 182 comma 2 c.p.c. come novellato (con effetto dal 4/7/09).
Così stabilisce la sentenza emessa ieri dalla Corte di Cassazione (cassazione-civile-lav-16252-2020), peraltro nel solco di orientamento consolidato.
Gli avvocati possono dormire sonni più sereni: qualunque vizio della procura può essere sanato in corso di causa (in ogni stato e grado), entro il termine (perentorio) che deve essere concesso dal giudice.