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Nulla e non inesistente la notifica dell’impugnazione al difensore già revocato. Nulla la C.T.U. se non coinvolte le parti.

Nulla e non inesistente la notifica dell’impugnazione al difensore già revocato. Nulla la C.T.U. se non coinvolte le parti.

Interessante sotto un duplice aspetto questa sentenza della Terza Sezione della Cassazione (cassazione-civile-III-26304-2020) emessa ieri.

In primo luogo, conferma – secondo un orientamento consolidato – che la notifica dell’impugnazione a precedente revocato difensore della controparte non è inesistente, ma affetta da nullità sanabile (con la costituzione del convenuto o con la rinnovazione da ordinarsi).

D’altro canto, rammenta che le violazioni delle regole processuali comportano la nullità dei conseguenti atti purché la parte interessata adduca un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Ed in tale ottica è certamente invalida la C.T.U. nel caso in cui ai contendenti non sia reso noto lo svolgimento delle operazioni peritali ed il Perito d’Ufficio ometta di coinvolgere le parti o i rispettivi consulenti nell’attività valutativa.

 

 

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