Polizza vita “caso morte”: come si divide l’indennizzo tra gli eredi?
Questa recente pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione (cassazione-civile-SSUU-2021-11421) dirime definitivamente il contrasto di orientamenti in merito al quesito.
Spesso (praticamente sempre) le polizze vita per il caso di morte dell’assicurato indicano quali beneficiari “gli eredi legittimi o testamentari“. Ma tra essi la prestazione assicurativa si ripartisce per quote ereditarie?
Ebbene, la risposta è: no.
La clausola in questione serve unicamente per individuare i soggetti aventi diritto, ma trattandosi – la polizza – di negozio giuridico inter vivos (la cui esecuzione è differita al decesso dello stipulante) non si applicano le regole della successione ereditaria: dunque, tutti i successori legittimi o istituiti per testamento avranno diritto ad una quota uguale dell’indennizzo. Salvo, ovviamente, il caso in cui nel contratto assicurativo risulti esplicitamente una diversa volontà del contraente.