Anche la P.A. è soggetta all’obbligo di correttezza precontrattuale ed alla responsabilità da “contatto sociale”. E in caso di violazione, l’azione risarcitoria è soggetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Importante arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, quello costituito dall’ordinanza del 28/4/20 (cassazione-civile-ssuu-ord-8236-2020), che torna ad occuparsi dei confini tra giurisdizione amministrativa e ordinaria. Torna ad erodersi il terreno della prima, già consolidato dalle norme del Codice del Processo Amministrativo (Codice-Processo-Amministrativo).
La pronuncia si segnala non soltanto per l’esaustivo riepilogo dei precedenti ondivaghi orientamenti in materia, ma anche per la chiara affermazione della soggezione dell’azione amministrativa agli obblighi, di derivazione squisitamente privatistica, in tema di buona fede nelle trattative precontrattuali e di responsabilità da “contatto sociale” per il caso di lesione dell’affidamento ingenerato nel privato, anche soltanto in ragione di comportamenti di fatto ed a prescindere quindi dall’emanazione di qualsivoglia provvedimento della P.A.