Come si determina (e si dimostra) il diritto all’indennizzo ex art. 1671 c.c. per anticipato recesso dall’appalto.
Grava rigorosamente sull’imprenditore la prova del mancato guadagno derivante dal recesso dell’appalto operato dal committente: costituito dalla differenza tra il prezzo pattuito e le spese sostenute e che sarebbe stato necessario sostenere per la realizzazione dell’opera.
Solo una volta fornita tale prova, grava invece sul committente la dimostrazione dell’aliunde percetum (ovvero del fatto che l’appaltatore abbia comunque beneficiato di guadagni sostitutivi).
In questo senso cassazione-civile-II-sent-15304-2020.