Il contratto definitivo assorbe il preliminare anche in riferimento alla clausola penale non ribadita
Con questa pronuncia di ieri (cassazione-civile-II-23307-2020) la Suprema Corte ribadisce il proprio prevalente orientamento.
Il contratto definitivo assorbe e supera quello preliminare anche in relazione alla clausola penale (da ritardo nella consegna del bene) contenuta in questo e non replicata nell’atto traslativo. Nella sentenza si riepilogano anche i precedenti conformi.
Resta soltanto un dubbio: in caso di tardiva offerta dell’immobile, ove il promittente venditore rifiutasse sia di corrispondere la penale che di includere nuovamente la clausola nel definitivo, sarebbe quindi legittimo da parte del promissario acquirente (il quale si sottraesse alla stipula di quel definitivo che di fatto eliderebbe l’obbligazione risarcitoria predefinita da ritardo) esercitare l’azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre e cumulativamente l’azione di condanna al pagamento della penale?
Solo in caso di risposta affermativa a questo interrogativo l’orientamento della giurisprudenza sarebbe incontestabile: perché, altrimenti, si finirebbe per rendere del tutto inutile e priva di giuridica tutela la clausola penale da ritardo (spesso) contenuta nei contratti preliminari.