Legittimo rifiutare l’acquisto di un immobile privo del certificato di abitabilità (seppure nel preliminare il promissario dichiarava di esserne consapevole)
La sentenza che si allega, pubblicata il 20 maggio scorso, si segnala per due ragioni.
In primo luogo, è interessante per l’operazione di esegesi della clausola contenuta nel contratto preliminare (“non c’è il certificato di abitabilità”), a cui la Corte nega portata volitiva e quindi effetti negoziali. Comunque, a parere della Cassazione, quell’espressione – per la sua equivocità – non può implicare rinunzia ai diritti dell’acquirente (tra cui quello di cui all’art. 1477 comma 3 c.c.).
Per altro verso, la pronuncia è rilevante nella misura in cui stabilisce (conformemente all’orientamento dominante) che la mancanza del certificato di abitabilità legittimi il rifiuto all’acquisto da parte del promissario (per una soluzione difforme si veda il nostro articolo del 27/5/20 https://www.delfinilex.it/la-mancanza-del-certificato-di-abitabilita-di-un-immobile-purche-sussistano-le-condizioni-igienico-sanitarie-di-legge-per-il-rilascio-non-comporta-responsabilita-penale-per-truffa-in-capo-al-vendito/, avente ad oggetto fattispecie analoga ma portata all’esame del Giudice penale, che concludeva per l’assoluzione dei promittenti venditori imputati di truffa, che avevano trattenuto la caparra a fronte del rifiuto alla stipula opposto dal promissario acquirente).