Mediazione. Attenzione agli aspetti fiscali: l’agevolazione non si estende ai contratti esecutivi dell’accordo ma separati.
Come noto, per favorire l’effetto deflattivo del contenzioso, il Legislatore ha munito lo strumento della mediazione di alcuni benefici fiscali.
In particolare, l’art. 17 D.Lgs. 28/10, prevede (al comma 2) l’esenzione da qualunque tassa o imposta per atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento mediatorio. Il verbale di accordo è invece esente da imposta di registro fino al limite di valore di € 50.000,00=.
Logico, quindi, che il perfezionamento di intese nell’ambito della mediazione possa risultare appetibile sotto il profilo fiscale.
Ma occorre fare molta attenzione: come stabilisce la Cassazione con questa ordinanza pubblicata il 16/6/20 (cassazione-civile-V-ord-11617-2020) quel trattamento agevolato si applica unicamente agli atti formati nel corso del procedimento mediatorio, non anche ai negozi che siano attuativi delle intese colà raggiunte ma siano stipulati separatamente (quand’anche ciò avvenga per esigenze di forma: si pensi al necessario intervento notarile per perfezionare trasferimenti immobiliari). Del resto, va rammentato che il Pubblico Ufficiale autenticante (o Notaio rogante) può essere fatto intervenire all’accordo in sede di mediazione (art. 11 comma 3 D.Lgs. 28/10).