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Mediazione: finalmente la Cassazione stabilisce che l’onere di introdurla grava sull’ingiungente

Mediazione: finalmente la Cassazione stabilisce che l’onere di introdurla grava sull’ingiungente

In precedente articolo del 19 giugno scorso (Mediazione obbligatoria. L’amministratore del condominio deve munirsi di apposita autorizzazione assembleare. Ma perché non ingiungere_ – Studio Legale Delfini – https://www.delfinilex.it/mediazione-obbligatoria-lamministratore-del-condominio-deve-munirsi-di-apposita-autorizzazione-assembleare-ma-perche-non-ingiungere/) già rammentavamo come si attendesse un pronunciamento definitivo della Suprema Corte sulla questione: nell’opposizione a decreto ingiuntivo a quale parte spetta introdurre la mediazione obbligatoria?

Bene, con sentenza del 18 settembre scorso (cassazione-civile-su-19596-2020) le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse: quell’onere grava sull’ingiungente (convenuto opposto, ma attore sostanziale). Sicché, ove questi ometta di provvedervi, l’azione (che è quella creditoria, avanzata in via monitoria) diviene improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

 

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