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Non rilevabile d’ufficio l’inammissibilità della prova testimoniale del contratto

Non rilevabile d’ufficio l’inammissibilità della prova testimoniale del contratto

Ad agosto scorso, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stata egualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità, rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.

Si allega la versione integrale di questa importante pronuncia (cassazione-civile-ssuu-16723-2020).

 

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