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Rivista l’estensione del concetto di circolazione soggetto ad assicurazione obbligatoria: le Sezioni Unite cambiano orientamento.

Rivista l’estensione del concetto di circolazione soggetto ad assicurazione obbligatoria: le Sezioni Unite cambiano orientamento.

Con la sentenza pubblicata il 30 luglio di quest’anno (cassazione-civile-su-21983-21), si realizza un importante mutamento di scenario (in aperta discontinuità con precedenti di legittimità del tutto consolidati): la copertura assicurativa apprestata dall’assicurazione obbligatoria per la R.C. Auto deve intendersi estesa alla circolazione del veicolo anche in aree private non equiparabili alla via pubblica.

A rilevare, infatti, è unicamente l’uso del mezzo in conformità alla funzione abituale dello stesso: ciò in applicazione del diritto eurounitario (Direttiva 72/166/CEE e conseguenti pronunzie della Corte di Giustizia).

Nel caso di specie la Corte di Cassazione è pervenuta all’ammissione dell’azione diretta del danneggiato (ed all’affermazione dell’obbligazione risarcitoria della Compagnia assicuratrice peraltro impegnata da specifica previsione di polizza che estendeva la copertura a sinistri avvenuti in aree private) a seguito di incidente mortale in un posteggio privato.

 

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