Nulla e non inesistente la notifica dell’impugnazione al difensore già revocato. Nulla la C.T.U. se non coinvolte le parti.
Interessante sotto un duplice aspetto questa sentenza della Terza Sezione della Cassazione (cassazione-civile-III-26304-2020) emessa ieri. In primo luogo, conferma – secondo un orientamento consolidato – che la notifica dell’impugnazione a precedente revocato difensore della controparte non è inesistente, ma affetta da nullità sanabile (con la costituzione del convenuto o con la rinnovazione da ordinarsi). D’altro…
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