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Un’applicazione dell’art. 1901 c.c. (in tema di garanzie accessorie nella polizza di assicurazione per la R.C.A.)

Un’applicazione dell’art. 1901 c.c. (in tema di garanzie accessorie nella polizza di assicurazione per la R.C.A.)

Questa interessante sentenza del Giudice di Pace di Genova del marzo 2020 fa chiarezza sulle conseguenze della pratica adottata da talune Compagnie di assicurazione, vietata dalla Legge (art. 170-bis C.d.A.P.), di rinnovare tacitamente le polizze di R.C. Auto.

In sostanza, contrariamente a quanto obiettato dall’Assicuratrice convenuta, il periodo di comporto previsto dall’art. 1901 c.c. (che la norma specifica del Codice delle Assicurazioni Private rende applicabile al “contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti“) va riconosciuto anche in riferimento alle garanzie accessorie accese unitamente alla copertura della Responsabilità Civile: nella fattispecie, il veicolo dell’attore aveva subito danni da atti vandalici in data posteriore alla scadenza della polizza ma all’interno dei 15 giorni successivi, nel corso dei quali l’assicuratore è tenuto a mantenere operante la garanzia sino a nuova polizza.

Giudice-di-Pace-Genova-sentenza-517-2020

 

 

 

 

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